Legge 24 giugno 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell’occupazione
[omissis]
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti:
Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell’impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall’impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l’attività prestata presso l’impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all’importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.
Art. 7. Durata
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Corte costituzionale, Sentenza 19 dicembre 2012 n . 287: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.”
[Pertanto la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall’art. 18 della L. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98]
Regione Lazio. Giunta regionale. Deliberazione n. 199 del 18/07/2013.
1. Disposizioni generali
2. Il tirocinio consiste in un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro.
3. Sono previste le seguenti tipologie:
b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro. I destinatari sono le persone disoccupate, anche in mobilità, le persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore:
- delle persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni;
- delle persone richiedenti asilo, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303;
- delle persone titolari di protezione internazionale.
5. Durata dei tirocini
b) per i tirocini di inserimento e reinserimento di cui all’art. 1, co. 3, lett. b), durata non superiore a dodici mesi;
c) per i tirocini di cui all’art. 1, co. 3, lett. c), durata non superiore a dodici mesi ovvero non superiore a ventiquattro mesi nel caso di attività in favore di persone disabili. I tirocini per i disabili possono essere prorogati per ulteriori dodici mesi, limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999.
3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l’eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo di cui all’art. 6, co. 3.
7. Limiti numerici
b) i soci dipendenti delle società cooperative.
b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità;
c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.
13. Indennità di partecipazione
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.
Regione Lazio. Giunta regionale. Deliberazione n. 511 del 30/12/2013.
2. I soggetti destinatari di tali tipologie di tirocinio sono:
legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;
c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta;
d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998;
f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
b) non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di lavoro;
b) non superiore ai ventiquattro mesi per i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), prorogabili per ulteriori 36 mesi.
3. Al fine di combattere l’abuso del tirocinio di inserimento e reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all’inclusione sociale la proroga dell’esperienza di tirocinio è ammessa solo qualora il servizio pubblico valuti che essa sia necessaria al fine dell’inclusione sociale e della riabilitazione.
4. I tirocinanti non devono essere iscritti come disoccupati al centro per l’impiego nell’ipotesi di eventuale proroga dell’esperienza di tirocinio.
5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, il servizio pubblico, il soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l’eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo/inserimento di cui all’art. 5, co. 3.
Regione Lazio. Giunta regionale. Deliberazione n. 533 del 09/08/2017 — Allegato A - Tirocini Lazio 2017
2. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
4. Non rientrano tra le materie oggetto della presente regolamentazione:
b) i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
c) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui alla deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2015, n. 32 “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007”;
5. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2015, numero 511 “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale’.
2) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.
7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal co. 1.
9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al co. 1. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
10. La Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal co. 1 e comunque non superiore a 12 mesi.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
4. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità. L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima di cui al co. 1.
7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. Nel caso di persone disabili di cui all’art. 2, co. 1, lett. e) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) e co. 1-bis della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un’indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all’importo minimo di cui al co. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, co. 2.
9. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, d.p.r. n. 912/1986.
10. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
11. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n.689/1981.
12. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.